di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Con l’ordinanza n. 40467 depositata ieri 16 dicembre, la Corte di Cassazione ha rammentato che la mera indicazione di “vane le ricerche esperite sul posto” da parte dell’ufficiale giudiziario sulla relata di notifica evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo della effettività delle ricerche compiute, rilevante come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, in mancanza del quale non può dirsi valida la notifica effettuata ex articolo 143 cod. proc. civ.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla notifica di un atto presso la residenza anagrafica del destinatario a mezzo del servizio postale che, tuttavia, aveva esito negativo per lo stato di “irreperibilità del destinatario” e pertanto si procedeva mediante l’ausilio dell’ufficiale giudiziario. Questi, confermando la situazione verificata dall’ufficiale postale, rilevava che all’indirizzo indicato vi fosse uno stabile sprovvisto di portineria, e soprattutto che né sul citofono né sulla cassetta postale figurasse il nome del debitore. Essendo state quindi vane le ricerche esperite sul posto, non era stata possibile la notifica ex articolo 140 cod. proc. civ.
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