Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Sussiste responsabilità precontrattuale della banca per ingiustificata interruzione delle trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento qualora il cliente abbia formulato una proposta concordata con i funzionari coerente con le indicazioni della banca risultanti da precedenti dinieghi relativi ad analogo finanziamento in differente forma, e qualora nell’imminenza della auspicata delibera la banca abbia autorizzato una serie di attività prodromiche alla ritenuta imminente concessione del finanziamento, mediante apertura di un conto corrente sul quale sia stata versata la provvista per l’acquisto subito dopo effettuato di titoli destinati ad essere costituiti in pegno a garanzia del finanziamento stesso, poi negato senza specifica motivazione.
E’ questo il principio sancito dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 17 novembre 2015 n. 846, la quale, in applicazione del principio generale stabilito dall’art. 1337 del codice civile, che dispone che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede, consolida il filone giurisprudenziale della Suprema Corte (ex multis, Cass., n. 11438/2004; Cass., n. 7768/2007) secondo cui perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 citato è necessario che:
– tra le parti siano in corso trattative giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
– che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
– che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
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