Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di imposte dirette, è legittimo procedere alla rettifica delle componenti reddituali sulla base di un accertamento analitico-induttivo anche quando si sia in presenza di scritture contabili regolarmente tenute, purché le medesime siano contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della veridicità e correttezza della contabilità esaminata. In tal caso, la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare questo tipo di accertamento, può essere desunta anche da una condotta commerciale anomala del contribuente.
Sono questi i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 33264 del 21.12.2018, la quale ha dato seguito all’orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti che giustificano l’utilizzo dell’accertamento analitico-induttivo.
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