Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento dell’Iva, non rileva come causa di forza maggiore, idonea a scriminare la condotta del liquidatore, la presenza di uno stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che al momento dell’accettazione dell’incarico il reo fosse consapevole della crisi di liquidità e potesse fronteggiarla mediante idonee iniziative. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 52851 del 23.11.2018.
La vicenda muove dalla condanna del liquidatore di una società per omesso versamento dell’Iva ex articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, confermata poi in appello dai giudici di seconde cure.
Avverso detto provvedimento di condanna il reo proponeva, dunque, ricorso in Cassazione, ex articolo 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione dell’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 e per illogicità della motivazione, sull’assunto che quanto statuito dai giudici del gravame contrasterebbe con i principi generali in tema di colpevolezza ed elemento soggettivo, uniformanti l’ordinamento penale.
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