Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il processo tributario ha carattere dispositivo in quanto la materia del contendere è delineata dalle parti e non può essere ampliata dal giudice.
Infatti, ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, i poteri istruttori del giudice si esplicano nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, potendo soltanto integrare gli elementi probatori dalle medesime offerti, ma non svolgere un ruolo sostitutivo o supplente.
Pertanto, esiste, nel processo tributario, un onere di allegazione dei fatti che incombe sulle parti, con la conseguenza che il giudice non può fondare la decisione su fatti da esse non dedotti.
In linea generale, l’Amministrazione finanziaria è tenuta alla allegazione dei fatti costitutivi della maggiore pretesa vantata, cui adempie motivando adeguatamente l’atto impositivo. Invece, il contribuente deve allegare (e, successivamente, provare, se contestati) i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa fiscale o i fatti che fondano i propri diritti.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata