Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l’utilizzazione di quelle previste dagli articoli 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non già all’ente in forma impersonale. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21376 del 15 settembre 2017.
La vicenda trae origine dall’accoglimento della opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., da parte di una S.r.l. in liquidazione, avverso l’atto di pignoramento notificato dall’Agente della riscossione per nullitàderivante dalla mancata preventiva notificazione dell’intimazione di pagamento di cui all’articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, in quanto eseguita, a seguito del vano esperimento delle forme previste dall’articolo 145, commi 1 e 2, c.p.c., direttamente nei confronti della suddetta società ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..
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