Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 stabilisce che i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Alle stesse condizioni tali dati possono essere altresì posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti di cui sopra, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.
Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 limitatamente alle parole “o compensi”, stabilendo che “è lesiva del principio di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva, la presunzione che consente di desumere l’esistenza di compensi non dichiarati sulla base dei prelevamenti effettuati dai lavoratori autonomi sui loro conti correnti”.
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