Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di esecuzione esattoriale, l’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’Agente della riscossione, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, conservando invece quella di atto processuale di parte, con la conseguenza che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 9 novembre 2017, n. 26519.
Il caso affrontato dalla Suprema Corte ha origine dalla notificazione di un atto di pignoramento presso terzi ex articolo 72-bis D.P.R. 602/1973, avverso il quale veniva spiegata opposizione agli atti esecutivi fondata sulla omessa indicazione dei crediti per i quali si procedeva. Il Tribunale di primo grado accoglieva la predetta opposizione, dichiarando la nullità dell’atto impugnato.
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