Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Con la circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce una prima disamina delle principali novità introdotte dal nuovo Codice doganale europeo (in vista dell’entrata in vigore a decorrere dal 1° maggio 2016) ed impartisce le direttive procedurali ed operative relative a taluni profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e per gli operatori. È previsto in ogni caso un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche.

Validità e uso delle autorizzazioni alle procedure di domiciliazione
Le disposizioni del nuovo Codice Doganale a maggior impatto sull’operatività dell’utenza riguardano l’eliminazione delle procedure di domiciliazione che interessano circa l’85% delle dichiarazioni doganali. Secondo quanto previsto, le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione rimangono valide sino al loro riesame – da concludersi entro il 30 aprile 2019 -, ma possono essere utilizzate secondo le nuove regole.

Presentazione dei documenti di accompagnamento
Il nuovo Codice Doganale prevede che i documenti di accompagnamento alla dichiarazione necessari all’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale – a partire dal prossimo 1° maggio – sono forniti alla dogana, non più sistematicamente, ma solo se la normativa UE lo richiede o se sono necessari per i controlli doganali.

Nuova disciplina per la rappresentanza
È costituita in AIDA la Banca dati dei Rappresentanti, contenente l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il potere di rappresentanza in dogana. Tale banca dati è stata precaricata con le informazioni in possesso dell’Agenzia, inserendo, in qualità di rappresentanti diretti i Doganalisti iscritti all’albo, i Centri di Assistenza Doganale -– CAD, iscritti all’albo ed i soggetti ai quali è stato concesso lo status di AEOC/F. Successivamente, saranno inseriti in tale banca dati i soggetti stabiliti in Italia o in altro Stato Membro che richiedano di agire in qualità di rappresentanti, previo accertamento dei requisiti e rilascio dell’apposita abilitazione da parte del competente Ufficio centrale.
La circolare in disamina ribadisce che la nuova normativa doganale in materia di rappresentanza si fonda sul principio secondo il quale chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. La rappresentanza può essere sia diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, sia indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.
Per “rappresentante doganale” si intende una qualsiasi persona (una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire) nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. È necessario che il rappresentante doganale sia stabilito nel territorio doganale dell’Unione e, salvo diversa disposizione, tale requisito può venir meno se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell’Unione.
Il rappresentante doganale è tenuto a dichiarare di agire per conto della persona rappresentata ed a precisare se la rappresentanza è diretta o indiretta. Resta inteso che le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto. Il Codice specifica, infine, che le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata e che, in casi specifici, le stesse non richiedono di fornire tali prove soprattutto quando l’attività di rappresentanza è svolta su base regolare, purché il rappresentante sia in grado di presentarle su richiesta delle dogane.

Presentazione della dichiarazione telematica
L’invio della dichiarazione telematica è consentito solo per merci presentate in dogana o c/o luogo approvato (e quindi disponibili per eventuali controlli) e nei casi in cui si assumono come presentate (i.e. sdoganamento in mare). Dunque, è fatto obbligo al soggetto che invia la dichiarazione garantire il rispetto della condizione di “merci presentate”.
Qualora l’ufficio accerti la violazione di tale condizione, procede senza indugio a contestarla al trasgressore applicando le misure previste quali, ad esempio, la sospensione/revoca delle autorizzazioni concesse, essendo venuti a mancare i presupposti per un rapporto fiduciario con l’amministrazione.
La dichiarazione telematica può essere presentata dall’importatore/esportatore/speditore o da un suo rappresentante (indiretto/diretto) preventivamente autorizzati al Servizio telematico doganale. La dichiarazione telematica è firmata digitalmente dal sottoscrittore, ovvero dalla persona fisica delegata dall’importatore/esportatore/speditore o dal suo rappresentante all’atto dell’adesione al Servizio telematico doganale.

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