di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Ad oggi non esiste una disciplina sulla tassazione delle operazioni su cripto-attività.
Per tale ragione, il Disegno di Legge di Bilancio 2023 introduce all’articolo 31 una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto-attività, andando a modificare il D.P.R. 917/1986 (c.d. Tuir).
In particolare, la disposizione citata assoggetta ad imposizione le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, introducendo nel comma 1 dell’articolo 67 Tuir la lettera c-sexies).
Quest’ultima stabilisce che costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti. Viene stabilito che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.
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