Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La notificazione della sentenza di primo grado effettuata direttamente alla sede dell’Agente della Riscossione, anziché presso il procuratore costituito ex articolo 285 c.p.c., è valida e idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, anche se il soggetto destinatario della notifica non è il legale rappresentante dell’ente. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 novembre 2017, n. 27420.
La vicenda trae origine dalla proposizione di un ricorso in appello avverso la decisione della competente Commissione tributaria provinciale, che aveva annullato le cartelle di pagamento impugnate dal contribuente. Tale gravame veniva dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla data di notificazione della sentenza di primo grado effettuata direttamente alla parte. Pertanto, l’Agente della Riscossione proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva il contribuente con controricorso.
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