Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’obbligo di invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione a partire dagli avvisi emessi dal 1° luglio 2020 è previsto nel nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 introdotto dal D.L. 34/2019. Tuttavia, tenuto conto di quanto poi disposto dalla disciplina emergenziale post Covid-19, la citata modifica troverà applicazione pratica soltanto agli avvisi di accertamento che verranno notificati a partire dal 2021.
Ambito applicativo
L’obbligo di invito al contraddittorio previsto dal nuovo articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997 è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva.
La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, salvo i casi di particolare urgenza specificamente motivata o di fondato pericolo per la riscossione, nonché quelli di partecipazione del contribuente già previsti.
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