Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

È questo il principio affermato dalla Suprema Corte, con ordinanza del 26 febbraio 2016, n. 3783, la quale evidenzia come, in virtù delle novità introdotte dalla Legge 106/2011, a decorrere dal 13.7.2011, l’Agente della riscossione sia tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca ex art. 77, c. 2-bis, D.P.R. 602/1973 e tale comunicazione non può che costituire atto impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie.

Sul punto, si rileva che le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che l’ipoteca prevista dall’art. 77 del D.P.R. 602/1973, pur non essendo atto di esecuzione, è tuttavia strettamente preordinata e strumentale all’espropriazione immobiliare e, pertanto, soggetta agli stessi limiti (tra cui l’obbligo di preventiva comunicazione) stabiliti per quest’ultima dagli artt. 50 e 76 del D.P.R. 602/1973 (Cass., Sez. Un., 2053/2006; 22.2.2010, n. 4077; 12.4.2012, n. 5771) e, conseguentemente, in caso di difetto o di omessa comunicazione, è possibile eccepire la nullità dell’iscrizione di ipoteca.

Più in generale, la pronuncia si innesta nel solco tracciato dalle Sezioni Unite con sentenza del 18 settembre 2014, n. 19667, secondo cui la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella fase precontenziosa o endoprocedimentale, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell’obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’articolo 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’articolo 97 Cost.

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