Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Con D.M. 6 luglio 2016, in vigore dal 17 agosto 2016, vengono definiti i requisiti minimi che i marina resort devono possedere per essere qualificati come “strutture ricettive all’aria aperta” e, quindi, poter applicare l’aliquota IVA del 10% ai diportisti ivi ormeggiati, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.L. 133/2014 e del n.120 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72.
Tali requisiti minimi, valevoli anche per le prestazioni (ovvero, gli ormeggi) rese dai marina resort nella stagione turistica 2016, prevedono:
– per i posti barca, un’area idonea e attrezzata per consentire l’ormeggio in sicurezza a un numero di unità da diporto non inferiore a sette;
– la presenza di un impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza, di un impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate, di un impianto di illuminazione, di un impianto idrico, di un impianto di rete fognaria tradizionale o forzata, di un impianto di prevenzione incendi;
– la presenza di servizi, attrezzature e impianti complementari quali la vigilanza, l’assistenza all’ormeggio, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, l’erogazione di acqua potabile, un punto reception ecc.;
– la presenza di dotazioni e impianti nello specchio acqueo (es. individuazione numerica dei posti barca).
Per i marina resort in possesso dei requisiti indicati dal nuovo decreto che, prima dell’adozione del decreto stesso, avessero provveduto ad emettere fattura con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria, dovrebbe ritenersi ammissibile l’emissione di nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.P.R. 633/72, pur essendo auspicabile una conferma sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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