Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Il professionista che svolge l’attività di amministratore, sindaco e revisore di società è escluso dal pagamento dell’IRAP, in quanto non si avvale di particolari mezzi, né di collaboratori.
E’ questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 3 marzo 2016, n. 4246, che consolida il filone giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui le predette attività di amministratore e sindaco, in quanto svolte presso strutture di terzi, sono irrilevanti ai fini della configurazione di un’autonoma organizzazione in capo al professionista.
L’Agenzia delle Entrate è invece di diverso avviso e ritiene che la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP deve essere verificata in relazione al complesso dell’attività svolta dal professionista.
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