Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La presenza di una segretaria o di un unico collaboratore con funzioni meramente esecutive non fa scattare l’IRAP per il professionista. È questo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016.
La vicenda trae origine dalla presentazione di un ricorso per Cassazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, avverso una decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva riconosciuto ad un avvocato il diritto al rimborso dell’IRAP pagata tra il 2000 ed il 2004. Intravedendo un contrasto interpretativo, nel gennaio 2015 la sezione tributaria della Suprema Corte aveva rimesso il fascicolo alle Sezioni Unite.
Con la pronuncia in commento, gli Ermellini, dopo aver ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale dal 2007 ad oggi, hanno tracciato i confini applicativi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 446/1997, evidenziando come non sia idonea a configurare un’attività autonomamente organizzata la circostanza di “avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico”. Ciò, a condizione che sia utilizzato un unico collaboratore.
Conseguentemente, deve ritenersi che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente, nel contempo:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive.
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