Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, prevedendo espressamente che «nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».
Sul punto, occorre altresì richiamare l’articolo 4 del Protocollo n. 7 CEDU, a mente del quale «nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato».
Tuttavia, è stato rilevato che, dall’articolo 4 in esame, non è possibile dedurre un divieto assoluto per gli Stati di imporre una sanzione amministrativa, anche se qualificabile come sostanzialmente penale, per quei fatti di evasione fiscale in cui è possibile perseguire e condannare penalmente il soggetto, in relazione ad un elemento ulteriore rispetto al mancato pagamento del tributo, come una condotta fraudolenta, alla quale non potrebbe dare risposta sanzionatoria adeguata la mera procedura amministrativa.
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