Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di accertamento, qualora risulti necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, oppure una valutazione giuridica delle norme interessate, non può trovare applicazione la liquidazione automatica, occorrendo invece un atto di accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del percorso logico giuridico adottato dall’Amministrazione finanziaria nella diversa determinazione dell’imponibile, condizione indispensabile per permettergli di difendersi adeguatamente. Questo è il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 27 aprile 2018, n. 10204.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate ricorreva alla procedura di liquidazione automatica di cui all’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, rideterminando al 33% l’aliquota da applicare ai redditi delle società controllate dalla contribuente e residenti in paesi a fiscalità agevolata, ai sensi dell’articolo 77 D.P.R. 917/1986 e non secondo quanto disposto dall’articolo 167 D.P.R. 917/1986, ritenuto dall’Ufficio non applicabile alla fattispecie concreta sottoposta al suo controllo.
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