Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
A differenza degli atti impoesattivi c.d. secondari, per i quali è ammessa la notificazione diretta anche a mezzo del servizio postale, gli avvisi di accertamento esecutivi, in considerazione dell’attitudine ad acquisire efficacia esecutiva, possono essere notificati solo tramite un agente notificatore, che deve redigere e sottoscrivere la relativa relata. È questo l’innovativo, e sicuramente interessante, principio sancito dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza 11 giugno 2019, n. 757.
La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale conclusasi con la consegna del relativo processo verbale di constatazione alla Società Alfa. Seguiva l’emissione di un avviso di accertamento esecutivo spedito direttamente dall’Agenzia delle Entrate con plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Il destinatario di tale atto proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, eccependo, tra le altre doglianze, la giuridica inesistenza della notifica dell’accertamento esecutivo impugnato, trattandosi di atto recettizio che non si perfeziona se non in quanto notificato.
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