di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il diniego di autotutela, in quanto provvedimento avente contenuto precettivo autonomo, sia pure di mera conferma del precedente avviso di accertamento, non rientra tra gli atti definibili ai sensi dell’articolo 6 D.L. 119/2018. È questo l’interessante principio reso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24652 depositata ieri 14 settembre.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica all’amministratore unico di una s.r.l. di un avviso di accertamento in materia di Ires ed Irap a carico della società e della successiva cartella di pagamento per la riscossione delle maggiori imposte dovute. Il contribuente, ritenendo di non poter essere il destinatario della pretesa fiscale concernente la società, proponeva ricorso. Ricevuta un’intimazione di pagamento, questi procedeva a presentare altresì istanza di autotutela, la quale veniva respinta. Tale diniego veniva impugnato rilevando la mancata notifica dell’avviso di accertamento e la Commissione provinciale accoglieva il ricorso, affermando che l’atto rientrasse nel novero di quelli ricorribili ai sensi dell’articolo 19 D.Lgs. 546/92 e che l’unico limite all’esercizio del potere di autotutela fosse rappresentato dal giudicato sostanziale.
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