di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un’anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell’ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell’emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa ai sensi dell’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l’emittente, la cui buona fede va senz’altro esclusa, è tenuto al versamento dell’IVA relativa ai sensi del settimo comma della citata disposizione, salva la prova dell’eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l’Erario derivanti dalla utilizzazione del documento contabile.
È questo l’interessante principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27637 depositata ieri 12 ottobre.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di avvisi di accertamento con cui veniva contestato il mancato versamento dell’IVA con riferimento a tre fatture relative ad operazioni inesistenti.
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