Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di notificazione degli atti tributari impositivi, è necessario che, in caso di irreperibilità relativa, il messo notificatore indichi il luogo dove si è recato per eseguire la notificazione ed attesti di aver verificato l’irreperibilità del destinatario. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 15 maggio 2018, n. 11777.
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento sulle imposte sui redditi effettuato da un messo comunale, seguendo la disciplina dell’articolo 140 c.p.c., applicabile nei casi irreperibilità relativa del destinatario.
Al rigetto dell’impugnazione da parte dei giudici di prime cure seguiva conferma da parte dei giudici del gravame.
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