di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4239, depositata ieri 10 febbraio.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica all’ex socio di una S.r.l. di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione dei maggiori utili extracontabili, accertati in capo alla ridetta società a ristretta partecipazione sociale, con atto impositivo resosi definitivo per mancata impugnazione.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, rilevando l’intervenuto recesso dalla compagine sociale in epoca anteriore alla notifica dell’atto impositivo alla società, e contestando la mancata allegazione dello stesso all’accertamento a lui indirizzato.
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