Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario, da IPSOA Quotidiano, 14 giugno 2013

È legittimo il diritto di rimborso dell’IVA relativa ai beni mobili ammortizzabili anche quando il contratto di acquisto preveda una clausola di riserva della proprietà. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13315 del 29 maggio 2013. La Suprema Corte, intervenendo sulla questione del rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA relativa ad acquisti di beni mobili ammortizzabili, ha dichiarato che è legittimo il diritto di rimborso dell’IVA nell’ipotesi contemplata dall’art. 30, comma 3, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, riferita “all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili […]”, anche quando il contratto di acquisto preveda una clausola di riserva della proprietà in forza della quale il passaggio dei beni all’acquirente si verifica nel momento dell’integrale pagamento del prezzo che, nel caso di specie, non risultava ancora avvenuto.
Ciò in considerazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n.1), del decreto IVA, il quale assimila le vendite con riserva di proprietà alle cessioni di beni, e dall’art. 6, comma 1, il quale dispone che tali cessioni, se hanno per oggetto beni mobili, si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione.
In particolare, a norma dell’art. 2, comma 2, n. 1), del decreto IVA, le vendite con riserva di proprietà costituiscono cessioni di beni “assimilate” alle cessioni in senso stretto, cioè con trasferimento della proprietà, oltre che a titolo oneroso. Quindi, tali vendite, al pari delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti, di cui al successivo n. 2) del citato comma 2 dell’art. 2, integrano il presupposto oggettivo d’imposta anche se, in deroga alle regole generali della disciplina civilistica, non soddisfano tutti i requisiti delle cessioni.
Dal punto di vista temporale, l’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 dispone altresì che le operazioni in esame, a differenza delle altre ipotesi i cui effetti traslativi si producono posteriormente, si considerano effettuate in base ai parametri “ordinari”, vale a dire – per le
cessioni di beni mobili – nel momento della consegna o della spedizione.
Secondo i Giudici di legittimità, il rimborso dell’eccedenza dell’imposta detraibile spetta in quanto “nel caso di contratto di vendita con riserva di proprietà che riguardi […] beni mobili, in virtù dell’anticipazione ai fini fiscali dell’effetto traslativo, l’imposta diviene esigibile sull’intero corrispettivo nel momento della consegna o spedizione dei beni ed è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel D.P.R. n. 633 del 1972”.
Con tale pronuncia, i Giudici di Piazza Cavour stabiliscono dunque che, ai fini IVA, l’acquisto di beni mobili ammortizzabili con riserva della proprietà non preclude il diritto di rimborso della relativa imposta. Agli effetti dell’IVA, infatti, la sospensione civilistica del trasferimento della proprietà a garanzia del pagamento integrale del prezzo non opera e, dato che per le vendite di beni mobili con riserva della proprietà l’imposta diventa esigibile e, quindi, detraibile nel momento della consegna o della spedizione, è in tale momento che sorge il diritto di rimborso.
Alla luce del suesposto principio, i Giudici di legittimità, confermando le decisioni rese in primo grado e in appello, hanno escluso pertanto che i beni acquistati diventassero fiscalmente ammortizzabili solo nel momento in cui si fosse verificato il passaggio della proprietà, con conseguente diniego del rimborso chiesto in un momento anteriore.
La Suprema Corte, in virtù di quanto disposto dall’art. 30, D.P.R. n. 633/1972, ha ritenuto – correttamente, a parere di chi scrive – che, anche per il contratto di vendita di beni mobili con riserva di proprietà, l’imposta diventa esigibile sull’intero corrispettivo nel momento della consegna ed è versata secondo le regole generali che caratterizzano le operazioni soggette a IVA.
In definitiva, se l’IVA diventa esigibile nel momento della consegna, è a partire da tale momento che la stessa, essendo detraibile ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, è anche rimborsabile.

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