Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. opzione put) entro un dato termine ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17498 del 4.07.2018.
La fattispecie trae origine da una pronuncia del Tribunale di Milano, successivamente avvallata anche dalla Corte d’appello, che sanciva la nullità del patto parasociale, con cui uno dei contraenti, nell’ambito dell’organizzazione di una “cordata” per l’acquisizione di una banca, concedeva all’altro un’opzione put in merito all’acquisto del 14,99% del capitale sociale della banca medesima, da esercitare entro un preciso lasso temporale e comprensiva anche degli interessi e dei versamenti eseguiti a patrimonio netto.
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