Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 7/2020”
Il patto di famiglia, così come disciplinato dall’articolo 768-bis cod.civ., consente all’imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, la propria azienda o un ramo di essa e al titolare di partecipazioni sociali di trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti, nei limiti e nel rispetto delle norme sulle società e sull’impresa familiare.
In virtù di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, tale operazione può essere realizzata in totale esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni laddove sussistano talune condizioni, che da una rapida lettura del dato normativo si rivelano di difficile interpretazione, soprattutto per quanto concerne il trasferimento di quote di società di persone.
Al fine di trovare risposta ai tanti interrogativi che tale disciplina pone, è d’uopo sottolineare sin d’ora che la ratio alla base dell’agevolazione non appena indicata risiede nella volontà di assicurare una stabilizzazione e continuità intergenerazionale delle piccole e medie imprese mediante il trasferimento in esenzione d’imposta, presto atto dell’elevato valore sociale che queste hanno (anche) nella creazione di posti di lavoro.
Dunque, è in quest’ottica che deve essere interpretato l’incerto dato normativo, altrimenti si finirebbe per offrirne una visione che, seppur aderente alla lettera del citato articolo 3, comma 4-ter, non realizza la finalità perseguita dal legislatore.
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