di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Nella pratica degli affari, molto spesso accade che nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, lo stipulante individui genericamente i beneficiari del diritto ai vantaggi della prestazione negli “eredi legittimi e/o testamentari”.
La generica individuazione dei beneficiari della polizza vita a favore di terzo negli “eredi legittimi” ha suscitato negli anni un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, incentrato sulle modalità di individuazione dei beneficiari dell’assicurazione e della misura dell’indennizzo da liquidare in loro favore.
Sul punto, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, le quali, a composizione del contrasto sorto, con sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 hanno chiarito che la designazione consente la fuoriuscita della somma assicurata dal patrimonio dello stipulante con acquisto iure proprio, in capo al beneficiario, del diritto ai vantaggi dell’assicurazione.
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