Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è legittima solo se la sottesa obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, non assumendo rilevanza alcuna il fatto che il fondo medesimo sia stato costituito molto tempo prima della nascita del debito. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 11 aprile 2018, n. 8881.
La vicenda trae origine dalla pronuncia di rigetto di un ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca su taluni beni facenti parte di un fondo patrimoniale, cui seguiva atto di appello del contribuente dinanzi alla Commissione tributaria dell’Emilia Romagna, la quale dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in quanto il fondo patrimoniale era stato costituito molto tempo prima della nascita del debito.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agente della riscossione, deducendo segnatamente il difetto di motivazione, poiché i giudici di seconde cure, pur ammettendo in astratto l’iscrizione ipotecaria sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, ne avevano escluso la legittimità, nel caso di specie, data la costituzione dello stesso molto tempo prima della nascita del debito.
Per leggere l’articolo completo scarica il PDF
© Riproduzione riservata