Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il termine di prescrizione maturato dopo la notifica della cartella non opposta dal contribuente e relativa a tributi locali è quinquennale, atteso che la definitività data dall’omessa impugnazione non determina un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all’applicazione dell’actio iudicati di cui all’articolo 2953 cod. civ., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20956 del 06.08.2019.
La fattispecie in esame prende le mosse dall’impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma di un’intimazione di pagamento per ICI, notificata il 28.03.2014, relativa agli anni d’imposta dal 2000 al 2003 e la cartella di pagamento presupposta, assumendo, tra gli altri motivi, il difetto di notifica e la prescrizione del credito.
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