di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La legge di riforma del processo tributario ha modificato l’istituto della conciliazione, attualmente disciplinato dagli articoli 48 e 48-bis D.Lgs. 546/1992, con l’intento di allargare il novero dei soggetti abilitati alla presentazione di tale istanza (in udienza o fuori udienza).
In particolare l’articolo 4, comma 1, lettera g), D.L. 130/2022 ha introdotto, dopo il citato articolo 48-bis, una nuova disposizione, l’articolo 48-bis.1, la cui rubrica “Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria” rende subito evidente come l’istituto, ora, possa essere attivato anche dallo stesso giudice tributario.
La disposizione citata, infatti, stabilisce che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, la Corte di Giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.
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