di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
L’articolo 47, D.Lgs. 546/1992, consente, al contribuente che impugna un atto innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado, di proporre istanza motivata nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria, finalizzata alla sospensione dell’esecuzione dell’atto medesimo, se da questo possa derivargli un danno grave e irreparabile.
È altresì previsto che il presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.
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