di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, la L. 130/2022 ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. 546/1992, che nel delineare il nuovo assetto della giustizia tributaria, almeno in via generale, pone l’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Infatti, la disposizione citata stabilisce che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
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