Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, dal combinato disposto degli articoli 67 e 83 D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), con specifico riferimento al processo tributario, emergeva la previsione di un c.d. doppio binario, atteso che i termini venivano sospesi, per il contribuente, sino al 15 aprile e, per gli enti impositori, fino al 31 maggio.
Con il D.L. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità), invece, il legislatore ha proceduto ad un riallineamento della posizione processuale dei contribuenti e degli enti impositori, prevedendo che per entrambi operi la medesima sospensione dei termini processuali fino al prossimo 11 maggio.
Infatti, per quanto concerne i contribuenti, l’articolo 36 D.L. 23/2020 proroga il periodo di sospensione dei termini, che originariamente era stato fissato dal 9 marzo al 15 aprile ex articolo 83 D.L. 18/2020, stabilendo che questo è esteso fino al prossimo 11 maggio.
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