Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Dopo il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), al quale, in sede di conversione in legge, si è tentato di porre rimedio, accogliendo le diverse istanze pervenute circa la contestata proroga biennale dei termini di decadenza, anche il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), all’articolo 157, interviene, nuovamente, sulla questione dei termini di decadenza degli atti impositivi in senso lato, partorendo stavolta la scissione tra la data di emissione e la data di notifica degli stessi.
Innanzitutto, appare evidente come la rubrica della norma (“Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”) abbia il chiaro intento di legittimare la tanto decantata finalità della disposizione: ovvero, consentire una distribuzione della notifica degli atti da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice.
Ciò detto, l’articolo 157, comma 1 dispone che, in deroga all’articolo 3 L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 …
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