Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Il reato di autoriciclaggio è disciplinato dall’articolo 648-ter.1 c.p., secondo cui la fattispecie incriminatrice si realizza in caso di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, imprenditoriali, finanziarie o speculative di denaro, beni o altre utilità che ostacoli concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Al fine di individuare quale sia la condotta rilevante, occorre chiarire che:
- per sostituzione, quale ipotesi classica di “lavaggio di denaro sporco”, si intende lo scambio del provento illecito con un bene diverso;
- per trasferimento si intende lo spostamento del bene nel patrimonio altrui, sia fisico che giuridico;
- per impiego, termine avente una chiara funzione residuale, si intendono tutte quelle modalità comportamentali non rientranti né nella sostituzione né nel trasferimento.
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