Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di reati tributari, l’ammissione all’applicazione della pena su richiesta delle parti è consentita in tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dell’articolo 13-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000, e quindi indipendentemente dal tempus commissi delicti, in quanto disposizione di carattere processuale che prevede un’esclusione oggettiva riferita alla generalità dei delitti in materia tributaria. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 6 febbraio 2018, n. 5448.
La fattispecie in esame aveva origine con la pronuncia da parte del g.u.p. del Tribunale di Bergamo di una sentenza di patteggiamento ex articolo 444 c.p.p. (rectius, applicazione della pena su richiesta delle parti), in relazione alla commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, commesso in tempi diversi, ma in esecuzione del medesimo disegno criminoso ex articolo 81 c.p..
La Procura Generale della Repubblica proponeva, dunque, ricorso per cassazione per violazione dell’articolo 13-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000, sull’assunto che il giudice, nell’emanare il proprio provvedimento, non avesse considerato che tale norma subordina l’accesso al patteggiamento, per tutti i reati previsti dal citato decreto, o all’estinzione totale del debito tributario o al ravvedimento operoso, circostanze che però non erano emerse dalla sentenza impugnata.
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