Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La dichiarazione dei redditi è emendabile con integrativa a favore entro un anno, ma il termine non opera in sede contenziosa, essendo sempre ammessa la possibilità per il contribuente di opporre in giudizio la maggiore pretesa impositiva. In ogni caso, è fatto salvo il termine di quarantotto mesi per la presentazione dell’istanza di rimborso, con decorrenza dalla data degli indebiti versamenti. Sono questi i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 30 giugno 2016, n. 13378.

Dunque, secondo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour, il contribuente, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, può presentare la dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante (art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998), fermo restando che egli può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento.

Inoltre, il contribuente può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria e chiedere la rettifica della dichiarazione contenente un qualsiasi errore, di fatto o di diritto, qualora questo comporti oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, in base alla legge, devono restare a suo carico. In caso contrario, vi sarebbe una violazione del principio della capacità contributiva previsto dall’art. 53 Cost.

Nell’ipotesi in cui, invece, la dichiarazione integrativa sia a proprio sfavore, e cioè diretta ad evitare un danno per l’Amministrazione finanziaria (art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998), può essere presentata entro i termini ordinari di decadenza dall’accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/1973.

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