Di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

In tema di accertamento analitico-induttivo, l’effettuazione di pagamenti con la liquidità del titolare, in presenza di un saldo negativo di cassa della ditta individuale, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7634, depositata ieri 18 marzo, la quale consolida il filone giurisprudenziale formatosi in materia (cfr., Cass. sent. 31.05.2011, n. 11988Cass. sent. 25.10.2017, n. 25289).

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate riconosceva in capo ad una ditta individuale un maggior reddito di impresa relativamente all’anno di imposta 2006 e procedeva, dunque, a recuperare a tassazione gli importi fiscali sui ricavi omessi.

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