di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Le sentenze pronunciate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado sono impugnabili innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62, D.Lgs. 546/1992, il quale prevede la proponibilità del ricorso per tutti i “motivi” elencati nell’articolo 360 c.p.c.e l’applicabilità delle norme del codice di procedura civile.
In via generale, la disciplina del ricorso per cassazione in materia tributaria non diverge da quella ordinaria, salvo talune peculiarità. La suprema Corte è un giudice la cui funzione fondamentale è quella “nomofilattica”, per cui non può, di regola, decidere la causa nel merito. Essa può solo annullare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito, oppure può cassare senza rinvio la pronuncia gravata. La decisione nel merito costituisce un’eccezione.
Con specifico riferimento ai “motivi” di impugnazione, occorre evidenziare che il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in quanto esso è proponibile soltanto per i motivi di ricorso tassativamente previsti dall’articolo 360, comma 1, c.p.c.
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