di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Tra gli istituti deflattivi del contenzioso è possibile annoverare il c.d. ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, il quale consente all’autore di omissioni o irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente, fruendo di una rilevante riduzione delle sanzioni in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.
Nello specifico, ai fini del perfezionamento della procedura di ravvedimento, il contribuente è tenuto al versamento: delle imposte dovute; delle sanzioni previste per la specifica violazione commessa; dei relativi interessi legali. È altresì necessario che il contribuente presenti la dichiarazione (laddove sia stata omessa) o invii un’eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.
In tale contesto, molto spesso, si è discusso delle possibili interazioni tra l’istituto del ravvedimento operoso e l’apparato delle sanzioni amministrative applicabili in relazione alla fattispecie concreta.
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