Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La sospensione feriale dei termini (che dal 2015, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 16 D.L. 132/2014, va dall’1 al 31 agosto) trova applicazione anche al processo tributario.
Ciò è stato precisato dallo stesso Ministero delle finanze con circolare 98/1996, laddove si è affermato che: «L’articolo in esame [n.d.r., il riferimento è all’articolo 21 D.Lgs. 546/1992] non offre novità di contenuti se si tiene conto, anzitutto, che il carattere di perentorietà del termine di impugnativa, espressamente previsto a pena di inammissibilità (60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato), era già ritenuto tale dalla giurisprudenza, fatta comunque salva la sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno) di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicabile (per ius receptum) anche al processo tributario».
Sennonché, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i vari Decreti legge intervenuti hanno previsto un’ipotesi di sospensione straordinaria dei termini processuali.
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