Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Nella ipotesi in cui il contribuente proponga ricorso avverso un atto tributario solo nei confronti dell’Agente della riscossione, l’onere di chiamare in causa l’ente creditore grava in capo a quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 3 marzo 2017, n. 5474.

La vicenda trae origine dalla notifica a un contribuente di due cartelle di pagamento avverso le quali lo stesso spiegava opposizione dinanzi al competente Giudice di Pace. A seguito di impugnazione, il Tribunale annullava la decisione del giudice di primo grado, ritenendo non integro il contraddittorio, per non essere stato chiamato in causa l’ente impositore.

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