di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 186–205, L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata delle controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti, alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
Uno dei tanti dubbi sollevati dagli operatori del diritto, concerneva la possibilità di definire la lite pendente avvalendosi per taluni atti della procedura di cui all’articolo 5 L. 130/2022 e per altri di quella di cui al citato articolo 1, commi 186–205, qualora fosse stata impugnata per cassazione una sentenza relativa a più atti riferiti a periodi di imposta differenti.
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