Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di reati tributari, non è da ritenersi anonimo, e costituisce dunque prova legittimamente utilizzabile nel processo penale, il documento informatico rinvenuto in una chiavetta usb di cui sia possibile identificare l’autore e la provenienza, ancorché lo stesso risulti sprovvisto di sottoscrizione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12686 del 21.03.2019.

La vicenda trae origine dalla condanna in primo grado del legale rappresentante di una società per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 D.Lgs. 74/2000, confermata parzialmente anche dai giudici di appello, i quali procedevano a rideterminare in diminuzione la pena detentiva e a ridurre al minimo edittale la durata delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 12 del decreto citato.

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