Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Secondo quanto previsto dall’articolo 38 D.P.R. 602/1973, il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte dirette oggetto di versamento diretto, ossia eseguito direttamente dal contribuente in base alle imposte autoliquidate e dai sostituti d’imposta, mediante apposita istanza presentata in dichiarazione oppure separatamente dalla stessa, a pena di decadenza, entro 48 mesi dal versamento o da quando la ritenuta è stata effettuata.

Il credito d’imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi può, alternativamente, essere chiesto a rimborso; utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione con altri tributi da versare; riportato a nuovo.

Sul punto, è stato precisato che, nel caso in cui il contribuente evidenzi nella dichiarazione un credito d’imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento al fine di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 38, essendo l’Amministrazione, con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. Tanto è vero che da quel momento, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l’ordinario termine di prescrizione decennale per l’esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario (cfr., Cass., ordinanza 20.11.2019, n. 30135).

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