Il trust autodichiarato nel diritto italiano

Il trust autodichiarato rappresenta una delle configurazioni più discusse nella prassi giuridica italiana. In questa struttura il disponente e il trustee coincidono nella stessa persona: il soggetto che istituisce il trust trasferisce formalmente i beni a sé stesso, assumendo però il ruolo di trustee e vincolando il patrimonio alle finalità previste nell’atto istitutivo.

Dal punto di vista teorico, questo modello non è incompatibile con la struttura del trust. La Convenzione dell’Aja del 1985, recepita in Italia con la legge n. 364 del 1989, non richiede infatti che il trustee sia necessariamente un soggetto diverso dal disponente. Ciò che conta è la presenza degli elementi tipici dell’istituto: segregazione patrimoniale, destinazione dei beni e gestione nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento di uno scopo.

Tuttavia, proprio la coincidenza tra disponente e trustee rende il trust autodichiarato particolarmente delicato sotto il profilo giuridico.

La segregazione patrimoniale

Il primo nodo riguarda l’effettiva esistenza della segregazione patrimoniale. Nel trust tradizionale il trasferimento dei beni al trustee crea una separazione evidente tra il patrimonio del disponente e quello destinato al trust.

Nel trust autodichiarato, invece, questa separazione avviene senza un vero trasferimento soggettivo. I beni restano formalmente nella sfera giuridica dello stesso soggetto che li ha conferiti.

Per questo motivo la giurisprudenza è spesso chiamata a verificare se il vincolo di destinazione sia reale o meramente formale. Il rischio è che il trust venga utilizzato come uno strumento apparente, privo di effettiva autonomia patrimoniale.

Il controllo del disponente

Un ulteriore profilo critico riguarda il livello di controllo esercitato dal disponente. Quando il disponente mantiene poteri troppo ampi sulla gestione del patrimonio, il trust può perdere la propria autonomia funzionale.

La giurisprudenza tende a valutare con particolare attenzione situazioni in cui il disponente:

– conserva piena disponibilità dei beni;
– mantiene poteri di revoca illimitati;
– coincide con il beneficiario principale;
– esercita un controllo totale sulle decisioni del trust.

In presenza di questi elementi, il trust potrebbe essere considerato privo di una reale funzione fiduciaria.

Il rischio di contestazioni da parte dei creditori

Il trust autodichiarato è spesso al centro di controversie anche nei rapporti con i creditori del disponente. Se il trust viene istituito in un contesto di difficoltà economica o con finalità di sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale, i creditori possono agire attraverso strumenti come l’azione revocatoria.

In questi casi i giudici analizzano la funzione concreta dell’operazione. Non è la struttura autodichiarata a determinare l’invalidità del trust, ma l’eventuale utilizzo abusivo dello strumento.

Un trust autodichiarato istituito in modo trasparente e coerente con una reale finalità di pianificazione patrimoniale può quindi risultare perfettamente legittimo.

La progettazione del trust autodichiarato

La solidità di un trust autodichiarato dipende soprattutto dalla qualità della sua progettazione. È fondamentale che l’atto istitutivo definisca in modo chiaro:

– le finalità del trust;
– i poteri del trustee;
– i diritti dei beneficiari;
– eventuali meccanismi di controllo, come la figura del protector.

La presenza di regole di governance ben strutturate contribuisce a dimostrare che il trust non è uno strumento meramente formale, ma un vero sistema di gestione patrimoniale.

Conclusione

Il trust autodichiarato rappresenta una configurazione possibile del trust, ma richiede particolare attenzione nella sua costruzione. La coincidenza tra disponente e trustee rende necessario dimostrare in modo chiaro l’esistenza di un effettivo vincolo di destinazione e di una reale segregazione patrimoniale.

Quando è progettato con rigore giuridico e finalità trasparenti, il trust autodichiarato può essere uno strumento legittimo di pianificazione patrimoniale. Al contrario, se utilizzato in modo strumentale o meramente apparente, rischia di essere oggetto di contestazioni e di perdere la protezione che l’istituto è in grado di offrire.

In definitiva, come accade spesso nel diritto dei trust, la differenza tra legittimità e criticità non dipende tanto dalla forma dell’istituto quanto dalla sostanza della sua funzione.

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