Il nuovo quadro fiscale dei trust dopo l’intervento normativo
Il trattamento fiscale dei trust ai fini delle imposte indirette è stato per molti anni uno dei temi più complessi e controversi della disciplina tributaria. Dottrina, prassi amministrativa e giurisprudenza hanno sviluppato interpretazioni spesso divergenti, generando incertezza operativa per professionisti e contribuenti.
Negli ultimi anni il quadro si è progressivamente chiarito grazie all’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione e al successivo recepimento di tali orientamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla modifica normativa e dalla circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha aggiornato la propria posizione, superando precedenti interpretazioni e allineandosi ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il punto centrale riguarda il momento in cui si realizza il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.
L’atto istitutivo del trust
L’istituzione del trust rappresenta il primo momento della struttura negoziale. Attraverso l’atto istitutivo il disponente manifesta la volontà di creare un patrimonio segregato destinato al perseguimento di specifiche finalità.
Dal punto di vista delle imposte indirette, l’atto istitutivo del trust non comporta di per sé un trasferimento di ricchezza. Per questo motivo, quando è redatto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, esso è soggetto all’imposta di registro in misura fissa.
Questa impostazione riflette la natura del trust come rapporto giuridico complesso, in cui l’istituzione del vincolo rappresenta solo l’avvio di un programma destinato a realizzarsi nel tempo.
Il conferimento dei beni nel trust
Il momento successivo è rappresentato dalla dotazione patrimoniale del trust, ossia dal trasferimento dei beni dal disponente al trustee. In passato l’Agenzia delle Entrate riteneva che tale trasferimento dovesse essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale.
L’orientamento giurisprudenziale più recente ha tuttavia chiarito che il conferimento dei beni nel trust non realizza automaticamente un trasferimento definitivo di ricchezza. Il trustee, infatti, riceve i beni esclusivamente per amministrarli e custodirli nell’interesse dei beneficiari, senza acquisirne la disponibilità patrimoniale a titolo personale.
Alla luce di questo principio, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la dotazione patrimoniale del trust costituisce, in via generale, un atto fiscalmente neutro ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il conferimento dei beni è quindi normalmente soggetto all’imposta di registro in misura fissa.
Il vero momento impositivo: l’attribuzione ai beneficiari
Il presupposto impositivo delle imposte sulle successioni e donazioni si realizza, invece, quando i beni vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari del trust.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, poi recepito anche a livello normativo, l’imposta si applica solo quando si verifica un effettivo trasferimento di ricchezza, ossia quando il beneficiario acquisisce stabilmente i beni o i diritti provenienti dal patrimonio segregato.
L’attribuzione finale rappresenta quindi il momento in cui si realizza l’arricchimento patrimoniale che giustifica l’applicazione dell’imposta.
Le eccezioni: beneficiari con diritti immediatamente esigibili
La disciplina non è tuttavia priva di eccezioni. In alcune configurazioni di trust i beneficiari possono essere titolari di diritti pieni ed esigibili già al momento della costituzione o della dotazione patrimoniale.
In tali ipotesi, se le clausole del trust attribuiscono ai beneficiari il diritto immediato di ottenere i beni o i redditi del trust, il trasferimento di ricchezza può considerarsi già realizzato in quella fase. In questo caso il presupposto impositivo può verificarsi anticipatamente rispetto alla distribuzione finale.
La valutazione deve quindi essere effettuata analizzando attentamente le clausole dell’atto istitutivo e il concreto assetto degli interessi patrimoniali.
Conclusione
La disciplina fiscale dei trust nelle imposte indirette si fonda oggi su un principio chiave: la tassazione deve colpire il momento in cui si realizza un effettivo trasferimento di ricchezza.
L’istituzione del trust e il conferimento dei beni rappresentano, nella maggior parte dei casi, fasi neutre dal punto di vista dell’imposta sulle successioni e donazioni. Il presupposto impositivo emerge invece quando i beni vengono attribuiti ai beneficiari e si realizza un reale incremento patrimoniale.
Questo approccio consente di preservare la funzione del trust come strumento di pianificazione patrimoniale, garantendo al tempo stesso coerenza con i principi generali dell’imposizione sulle liberalità.
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