di Angelo Ginex
La decisione della Cassazione
Con ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della validità degli accordi stipulati tra coniugi in previsione di una crisi familiare. La pronuncia segna un punto di svolta e conferma l’evoluzione della giurisprudenza che, a partire dagli anni duemila, ha progressivamente ampliato lo spazio dell’autonomia negoziale in ambito familiare, sempre nel rispetto dei limiti posti dall’ordine pubblico e dalle norme imperative.
Il caso concreto
Nel 2011, molti anni prima della separazione, due coniugi avevano firmato una scrittura privata al fine di regolare i rapporti in caso di divorzio. In particolare, il marito riconosceva il contributo economico della moglie alla ristrutturazione di un immobile a lui intestato. Pertanto, assumeva l’impegno di versarle, in caso di separazione, la somma di 146.400 euro. In cambio, la moglie rinunciava a determinati beni mobili, tra cui un’imbarcazione e parte dell’arredamento.
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Brescia ritenevano valido l’accordo, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva. Pertanto, condannavano il marito al pagamento della somma indicata. L’uomo proponeva ricorso per cassazione, sostenendo la nullità della pattuizione per violazione degli articoli 143 e 160 cod.civ. e per contrasto con le norme in materia di assegno divorzile.
Il ragionamento della suprema Corte
La Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell’accordo. Secondo la Corte, l’articolo 1322 cod. civ. consente ai coniugi di stipulare contratti atipici, purché perseguano interessi patrimoniali leciti. Più precisamente, l’accordo tra i coniugi è stato qualificato come contratto atipico, espressione dell’autonomia contrattuale riconosciuta dall’articolo 1322 cod.civ., meritevole di tutela perché diretto a realizzare interessi patrimoniali ritenuti leciti e non in contrasto con norme imperative.
Inoltre, la separazione personale rappresenta un evento condizionale futuro e incerto, idoneo a far scattare le obbligazioni pattuite. Dunque, non costituisce una causa illecita, ma un presupposto sospensivo perfettamente compatibile con l’articolo 1354 cod.civ.
Da ultimo, l’accordo non equivale ad una rinuncia preventiva all’assegno divorzile, né ad una corresponsione “una tantum”, ma ad un riequilibrio economico volto a compensare il contributo della moglie alle spese familiari e patrimoniali.
I limiti e confini degli accordi pre-divorzio
La Cassazione ha individuato i limiti invalicabili di tali accordi. Nello specifico, essi non possono riguardare:
• l’affidamento e il mantenimento dei figli minori (articoli 337-bis ss. cod.civ.);
• l’assegno divorzile, che resta nella piena valutazione del giudice ex articolo 5 L. 898/1970;
• i diritti-doveri fondamentali dei coniugi sanciti dagli articoli 143 ss. cod.civ.
Al contrario, sono legittimi gli accordi che regolano i rapporti economici interni e mirano ad un riequilibrio proporzionale agli apporti di ciascun coniuge.
Il richiamo alla giurisprudenza
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato:
• la Cass. n. 23713/2012 e la Cass. n. 19304/2013 avevano ammesso la validità di patti condizionati alla separazione o al divorzio, purché non incidessero sui diritti indisponibili;
• la Cass. n. 5065/2021 e la Cass. n. 11012/2021 avevano riconosciuto gli accordi prematrimoniali come rendite vitalizie sottoposte a condizione sospensiva;
• più di recente, la Cass. n. 13366/2024 ha ammesso la validità degli accordi tra coniugi sulla ripartizione delle spese familiari.
Con questa decisione la Cassazione chiude definitivamente con il vecchio orientamento (Cass. n. 8109/2000), che dichiarava nulli gli accordi prematrimoniali. In questo modo, l’Italia si avvicina a modelli già consolidati in altri Paesi.
Le implicazioni pratiche
Questa pronuncia conferma l’importanza della pianificazione patrimoniale preventiva come strumento di certezza e tutela, in particolare per le famiglie imprenditoriali e ad elevata capacità patrimoniale.
La decisione valorizza la libertà negoziale dei coniugi e riconosce gli accordi pre-divorzio come strumenti utili per prevenire conflitti, ridurre l’incertezza e garantire un riequilibrio patrimoniale equo in caso di crisi.
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