Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La relazione di stima di un immobile, redatta dall’Ufficio tecnico erariale, costituisce una relazione tecnica di parte e non una perizia d’ufficio. Ad essa, pertanto, deve essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel concerne la sua provenienza, non anche per quel che riguarda il suo contenuto estimativo. È questo il principio affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 10222 del 18 maggio 2016.

Con la pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour, sottolineando che dinanzi al giudice tributario l’Amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, affermano quindi che, in caso di giudizio avverso l’avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale sulla compravendita di un terreno edificabile, la perizia di parte prodotta dal contribuente ha lo stesso valore di quella del territorio.

Ovviamente, ciò non comporta che la relazione redatta dall’Ufficio tecnico erariale sia del tutto priva di efficacia probatoria, ben potendo essa costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento anche esclusivo della sua decisione; tuttavia, occorre che il giudice spieghi le ragioni per le quali ritenga tale relazione di parte corretta e convincente.

Inoltre, prosegue la Suprema Corte, laddove vi siano elementi di incertezza, il giudice può determinare il valore venale dell’immobile sulla base di criteri diversi da quelli utilizzati in sede di accertamento, avendo la possibilità di fare ricorso ad una CTU anche d’ufficio. Ma non solo. La mancata formulazione di istanza di CTU non può ripercuotersi quale regola di giudizio atta a fondare il convincimento decisorio in danno della parte, che non è nemmeno gravata dall’onere probatorio.

In definitiva, la carenza di elementi istruttori deve portare piuttosto a disattendere la rettifica di valore rispetto al prezzo di vendita dichiarato operata dall’Ufficio, per il mancato assolvimento di un onere probatorio che è a carico dell’Amministrazione finanziaria, ex art. 2697 del codice civile.

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