Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
La nullità del contratto bancario non comporta necessariamente la nullità dell’intero rapporto, potendo il cliente avere piuttosto interesse a formulare un’eccezione di nullità “selettiva”, mirata cioè a salvaguardare alcuni effetti prodotti dall’esecuzione del contratto dichiarato nullo e a far caducare altri che si sono rivelati svantaggiosi. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 8395 del 27 aprile 2016.
La nullità del contratto stabilita dall’art. 23 TUF (così come dagli artt. 117 e 127 TUB) per mancanza di forma scritta ad substantiam è configurabile come nullità di protezione ed è rilevabile esclusivamente dal cliente, quale contraente “debole”, o d’ufficio, quando la nullità può operare ad esclusivo vantaggio del primo.
La particolare natura e funzione di questo tipo di nullità comporta quindi, a giudizio della Suprema Corte, che l’eccezione possa essere prospettata dalla parte, coerentemente con il principio della domanda e l’interesse sostanziale dedotto in giudizio (artt. 99 e 100 c.p.c.), selezionando il rilievo della nullità e rivolgendolo agli acquisti (o, meglio, ai contratti attuativi del contratto quadro) di prodotti finanziari dai quali si è ritenuto illegittimamente pregiudicato, essendo gli altri estranei al giudizio.
Quindi, la pronuncia in commento si rivela particolarmente interessante per un duplice motivo:
– da un lato, la Suprema Corte ribadisce il nuovo indirizzo espresso dalla precedente “rivoluzionaria” sentenza n. 5919 del 24 marzo 2016, secondo cui il contratto firmato solo dal cliente è nullo e non può essere sanato né dalla presenza della dichiarazione del cliente del tipo “Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi”, né dalla produzione in giudizio da parte della banca del medesimo documento ovvero da comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca ad esecuzione del rapporto e documentati per iscritto (contabili, estratti conto, attestati di seguito ecc.);
– dall’altro, la medesima pronuncia chiarisce che il cliente può ben decidere di limitare ad alcuni investimenti “selezionati” gli effetti della invocata invalidità del contratto quadro, senza, per ciò, incorrere in un abuso del diritto.
© Riproduzione riservata